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Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

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Riferimenti Normativi


Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

ELENCO DI VOCI DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE NON PREVISTE PER LA SCUOLA

 Canoni di locazione o affitto

L’Istituto non opera locazioni e non paga affitti

 

Enti di diritto privato controllati

 Tale voce non è prevista nella Scuola

 

Enti pubblici vigilati

Tale voce non è prevista nella Scuola

 

Patrimonio immobiliare

L’Istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede

 

Rappresentazione grafica

La rappresentazione grafica relativa agli enti di diritto privato controllati, agli enti pubblici vigilanti ed alle società partecipate non è possibile poiché tali voci non sono previste nella Scuola.

 

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Tali gruppi non sono presenti nella Scuola