Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Riferimenti Normativi
Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
ELENCO DI VOCI DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE NON PREVISTE PER LA SCUOLA
Canoni di locazione o affitto
L’Istituto non opera locazioni e non paga affitti
Enti di diritto privato controllati
Tale voce non è prevista nella Scuola
Enti pubblici vigilati
Tale voce non è prevista nella Scuola
Patrimonio immobiliare
L’Istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede
Rappresentazione grafica
La rappresentazione grafica relativa agli enti di diritto privato controllati, agli enti pubblici vigilanti ed alle società partecipate non è possibile poiché tali voci non sono previste nella Scuola.
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Tali gruppi non sono presenti nella Scuola